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La legge organica del 25 novembre, con la quale il codice penale è stato modificato, ha dato una nuova formulazione all articolo (aggiungendo un secondo paragrafo), depenalizzando le ipotesi di guida degli autoveicoli e del ciclomotore privo dell assicurazione obbligatoria di responsabilità civile. Pertanto, tale comportamento è dal 1 ° ottobre 2004 solo oggetto di infrazione amministrativa.

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L articolo , nell ambito dei reati contro l ordine pubblico, stabilisce che:

Coloro che svolgono attività prive dell assicurazione obbligatoria di responsabilità civile che sono legalmente obbligate per l esercizio di quelli saranno puniti con la sanzione di una multa di uno o due mesi.

La guida di autoveicoli e ciclomotori non sarà considerata tra le attività di cui al paragrafo precedente.

Gli articoli del titolo IX del libro II del codice penale ( Sull omissione del dovere di sgravio ) disciplinano:

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1. Chiunque non soccorra una persona che è indifesa e in pericolo grave e manifesta, quando può farlo senza il proprio rischio o quello di terzi, sarà punito con la pena di una multa di 3-12 mesi.

2. Nelle stesse pene, colui che, impedito dal fornire assistenza, non richiede urgentemente l aiuto degli altri.

3. Se la vittima è stata accidentalmente causata accidentalmente da colui che ha omesso l aiuto, la pena è la reclusione da sei mesi a 18 mesi, e se l incidente è dovuto a imprudenza, la pena detentiva da sei mesi a quattro anni .

Il professionista che, essendo obbligato a farlo, nega l assistenza sanitaria o abbandona i servizi sanitari, quando il diniego o l abbandono comporta un grave rischio per la salute delle persone, sarà punito con le sanzioni dell articolo precedente nella sua metà superiore e con quello di squalifica speciale per lavoro o ufficio pubblico, professione o commercio, per un periodo da sei mesi a tre anni .

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In primo luogo, va notato che si tratta di un reato di pura omissione, dal momento che la produzione di un risultato o l esecuzione di un comportamento non è punita. In questo reato non deve essere prodotto alcun risultato, né il soggetto deve intraprendere alcuna azione; è giustamente punito perché non fa quello che si aspetta che faccia, cioè c è una specie di azione prevista che il soggetto non svolge. Ciò che è punito nell art. non è ausiliario, non per aiutare la persona che è indifesa e in pericolo di subire gravi danni.

Su questo puoi fare delle precisioni:

Da una persona indifesa dobbiamo capire chi è incapace di lasciare da sé la situazione in cui si trova, cioè la persona che è incapace di superare il pericolo che sta affrontando.

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D altra parte, il grave pericolo deve essere limitato alla tua vita e alla tua salute: una persona che è gravemente ferita, che è gravemente malata, la cui vita o salute è in pericolo. Non dovrebbe essere confuso con il reato di omissione del dovere di prevenire i reati.

Ciò che viene punito non è quello di aiutare quando può essere fatto senza rischi personali, indipendentemente dal fatto che l aiuto abbia successo o meno; e il risultato, se si verifica, sarà attribuito alla persona che ha causato l incidente, cioè alla persona che ha causato le ferite di quella persona che si trovava in quella situazione di impotenza.

Il reato, quindi, può essere commesso da qualsiasi persona che, a causa della vicinanza fisica, potrebbe rendere l aiuto e non lo fa. Ad esempio, l automobilista che attraversa il luogo in cui c è una persona gravemente ferita che ha avuto un incidente e non smette di aiutare.

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Il dovere di aiutare è un dovere limitato:

o Per l omissione di essere costitutiva del reato è necessario che l argomento possa fornire un aiuto.

C è anche bisogno di aiuto per essere necessario. Se qualcuno ha un incidente ed è ferito, ma è già trattato da altre persone che si sono fermate per aiutarla, in quel caso gli altri che passano, anche se non si fermano, non commettono un reato, poiché, sebbene la persona non possa usare da solo, non è più in difficoltà.

o Un altra limitazione è il rischio che può essere derivato per la persona che aiuta. Quando c è un rischio per la persona che può aiutare, il dovere sparisce e, quindi, se non presta il suo aiuto, non incorre nel reato di omissione del dovere di sollievo.

o Se qualcuno non ha aiutato ed è diventato perfettamente chiaro che il loro aiuto non avrebbe probabilmente salvato il diritto legale, il fatto potrebbe anche essere atipico.

o Il dovere cessa e, di conseguenza, il non dare aiuto non determinerebbe l applicazione del tipo penale, quando la morte della persona indifesa si è già verificata; cioè, non frequentare una persona deceduta, non fermarsi, potrebbe essere considerata non supportata, ma non costituisce un reato, dal momento che, non essendoci una persona senza fissa dimora ma una persona deceduta, il diritto legale alla vita non è più protetto.